La Cessione del Quinto è un tipo di prestito personale che sempre più persone richiedono, perché per essere accettato necessita solamente la dimostrazione della busta paga o del cedolino di pensione.
Può capitare che dopo aver richiesto la Cessione del Quinto si possa avere bisogno di mettersi in aspettativa per paternità. Cosa succede dunque nel caso in cui si decida di prendere l’aspettativa per paternità e questa non venga retribuita?
Nel caso in cui gli importi per l’aspettativa si abbassino
Per rispondere a questa domanda dovremo far riferimento al dPR 180/ 1950, utile anche a dipendenti di aziende private, e all’articolo 35, che indica le riduzioni di stipendio o di salari gravati da cessione. Secondo queste due leggi, neri primi mesi spettanti per la paternità, si continuerà a ricevere lo stipendio, ma con delle riduzione che aumentano col passare dei mesi. Se la riduzione dell’importo per l’aspettativa è superiore ad un terzo, la trattenuta non cambia e continua nella misura prestabilita. Nel caso in cui la riduzione è superiore ad un terzo, tutti gli importi verranno ricalcolati in modo da non superare il quinto dello stipendio. La differenza di interessi è calcolata secondo il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile.
Nel caso in cui l’aspettativa non venisse retribuita
Passati i 6 mesi retribuiti per la paternità, il lavoratore potrà richiedere un periodo prolungato per rimanere ancora a casa. Questo però non sarà retribuito, e di conseguenza, si potrà ricominciare a riceve l’intero importo della Cessione del Quinto. Bisogna ricordare che sarà necessario informare la finanziaria di ogni cambiamento avvenuto, e nel caso questo non avvenisse, tutto andrà solo a discapito del ricevente.
Ricapitolando, l’aspettativa non retribuita per paternità non graverà sulla cessione quinto dello stipendio in alcun modo. Ci saranno dei cambiamenti solo quando l’assegno per la paternità sarà retribuito, perché in quel caso le rate della Cessione del Quinto verranno calcolate in base ad esso, e quindi diminuiranno d’importo.