La Cessione del Quinto è il finanziamento personale che i lavoratori, oppure i pensionati, possono richiedere presentando la busta paga o il cedolino della pensione. Si tratta di un prestito a tasso fisso, e di una somma che viene ceduta al lavoratore, il quale non ha bisogno di alcuna motivazione per essere concessa. La restituzione del prestito poi verrà direttamente detratta dalla busta paga o dalla pensione, quindi a monte. Cosa succede però nel caso il dipendente che ne usufruisce venga licenziato?
Cessione del Quinto e licenziamento
Nel caso in cui l’azienda dovesse licenziare il soggetto che sta usufruendo della cessione del quinto, ci sono diversi fattori da valutare. Nel momento in cui viene sottoscritto il contratto riguardante il prestito infatti, proprio in considerazione di queste evenienze, l’ente bancario che rilascia la somma inserisce anche delle polizze assicurative, che serviranno appunto nei casi come questo.
Se ad esempio al momento del licenziamento il lavoratore non avesse maturato un TFR che sia superiore al debito residuo, il soggetto sarà segnalato come debitore dell’ente, e sarà richiamato a saldare l’intera somma.
Se invece il TFR maturato avesse un importo maggiore di quello del debito con l’istituto, in quel caso sarà l’azienda a dover comunicare alla finanziaria che il dipendente è stato licenziato. Successivamente il datore di lavoro pignorerà la quota del TFR in debito e la invierà all’ente bancario. Così l’individuo sarà automaticamente liberato da ogni obbligo.
I casi di licenziamento
Possono essere tanti i casi per cui un lavoratore viene licenziato. Nel momento in cui è lo stesso dipendente a rassegnare le dimissioni, l’importo da sanare sarà detratto dal suo TFR, o se questo non sarà sufficiente, esso sarà registrato come debitore. Nel casi in cui invece l’individuo fosse stato licenziato per giusta causa o per fallimento, sarà compito del datore di lavoro intrattenere i rapporti con la finanziaria che sta concedendo il prestito.