Cessione del quinto: elementi principali
La disponibilità di denaro liquido, oggi, è davvero impossibile. Le spese sono sempre più onerose e la maggior parte delle volte non si riesce a far fronte a specifici costi. Tra visite mediche, acquisto di elettrodomestici e piccoli imprevisti, avere una somma con cui far fronte alle incombenze sembra un’utopia. Le troppe tasse e l’elevato costo della vita rendono impossibile accedere al risparmio, perché accantonare anche solo pochi euro per qualsiasi emergenza diventa un ulteriore sacrificio.
Complice la crisi economica, sono sempre in numero maggiore coloro che ricorrono alle diverse forme di finanziamento per dare una boccata d’ossigeno alla propria quotidianità. Tra le varie tipologie di prestito la cessione del quinto dello stipendio rimane tutt’ora una valida soluzione, prediletta da chi percepisce uno stipendio o una delle tipologie di pensioni previste dall’INPS.
La cessione del quinto ha una peculiarità che la contraddistingue dagli altri finanziamenti: la rata di ammortamento del debito non può superare la quinta parte degli emolumenti percepiti, potendo rivalutare il prestito qualora il reddito mensile sia diminuito per differenti cause.
Ad accedere alla cessione del quinto sono i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) assunti con contratto a tempo pieno o determinato (nel rispetto di alcune condizioni), nonché i pensionati. Non tutte le tipologie di pensioni sono ammesse a godere della cessione del quinto, perché in molti casi esiste un distinguo fra le diverse categorie.
E la distinzione viene fatta proprio dall’INPS, l’Istituto di Previdenza Sociale che si occupa dell’erogazione delle pensioni e delle prestazioni previdenziali a coloro che ne hanno diritto.
Secondo l’INPS:
<<La cessione del quinto può essere chiesta su tutte le pensioni, ad eccezione:
– delle pensioni e assegni sociali;
– delle pensioni di invalidità civili;
– degli assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;
– degli assegni di sostegno al reddito;
– degli assegni al nucleo familiare;
– delle pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione;
– delle prestazioni di esodo.>>
Riferimento normativo è l’articolo 5 della circolare n.91 del 31 Maggio del 2007 emanata dallo stesso Istituto previdenziale. Rubricato Trattamenti non cedibili, il medesimo articolo recita anche:
<<In accordo con quanto previsto dall’articolo 52 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un assegno ordinario di invalidità non definitivo il contratto di cessione non può avere una durata superiore al periodo rimanente di validità dell’assegno.
In caso di conferma dell’assegno dovrà essere notificato alla Sede competente un nuovo contratto di cessione.>>
L’invalidità civile: cos’è e perché viene esclusa
La definizione di invalidità civile viene delineata dal legislatore all’art. 2 della legge 30 Marzo 1971 n. 118, secondo cui: […] si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici […] derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. La condizione delineata è presupposto di diritto per la percezione di un trattamento previdenziale. Il trattamento è proporzionale alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa che deve comunque essere riconosciuta da specifici soggetti.
L’assegno di invalidità non sempre è cospicuo (si vedano i numerosi casi sollevati ad onor di cronaca) ragion per cui diventa difficile la solvibilità del debito a favore dell’ente creditizio che concede il prestito.
Ad avvalorare la tesi è l’art. 545 del codice di procedura civile che considera crediti impignorabili quelli aventi ad oggetto sussidi dovuti a malattie erogati da enti di assistenza.
Alla base del divieto dell’INPS e della norma del codice di procedura civile esiste una ratio a tutela sia delle banche, sia degli invalidi civili: la restituzione del debito, seppur con rate pari ad un quinto degli emolumenti percepiti, diventerebbe difficile creando problemi in capo agli istituti di credito (che non potrebbero esigere il credito seguendo le tradizionali procedure esecutive) e ai percettori della pensione (che non avrebbero di che vivere).
Inoltre l’invalido civile non vanta trattamenti di quiescenza che fungono da garanzia per il recupero delle somme insolute. Pur stipulando una polizza sulla vita (obbligatoria nel caso di richiesta della cessione del quinto) non esistono somme accantonate (come il TFR) volte a tutelare la banca, che si vedrebbe costretta a procedere con il pignoramento di altri beni.
Diverso discorso è l’assegno ordinario di invalidità che consente di accedere ai finanziamenti senza incontrare impedimenti da parte dell’INPS e divieti legislativi.
Cessione del quinto ed assegno ordinario di invalidità
Sia l’INPS che il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 riconoscono ai percettori di un assegno ordinario di invalidità la possibilità di chiedere la cessione del quinto. Secondo il Decreto, all’art. 1 possono essere cedute […] le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale. Ulteriore specificazione proviene dall’INPS che definisce l’assegno ordinario di invalidità come una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. In altri termini rientrano quei soggetti a cui viene riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore al 33,33% che automaticamente esclude l’inattitudine al lavoro. Infatti, l’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa potendo essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti, agli autonomi (con riferimento agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e a coloro che sono iscritti alla gestione separata. Ad essere esclusi sono i dipendenti del pubblico impiego a cui sono riservate discipline speciali.
L’assegno ordinario di invalidità si affianca quindi allo stipendio ed al reddito percepito dal lavoratore, potendosi trasformare in pensione di vecchiaia raggiunte le condizioni stabilite dalla legge.
La prestazione può essere riconosciuta in via temporanea (rinnovabile) o definitiva (confermata automaticamente dopo tre rinnovi) e la presenza dell’una o dell’altra stabilisce la validità del contratto con oggetto la cessione del quinto.
Infatti, la durata del finanziamento non può superare il periodo rimanente di validità dell’assegno che, in caso di conferma, consente di notificare un nuovo contratto di cessione.
La determinazione dell’ammontare dell’assegno avviene seguendo il sistema del calcolo misto (contributivo e retributivo) per i lavoratori con contratto stipulato prima del 31 dicembre 1995. Oltre questa data rimane fermo il sistema del calcolo contributivo. Assegno e reddito determinano la quota di finanziamento che è possibile richiedere, estinguendolo con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutate al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni.
A differenza dell’invalidità civile, quella ordinaria garantisce la solvibilità del debitore assicurata da stipendio, pensione e trattamenti di quiescenza accumulati con gli anni di lavoro. Anche in questo caso è obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa sulla vita (art. 1 D.P.R. 180/1950) il cui scopo consiste nel recuperare quella porzione di debito rimasta insoluta nel caso di decesso del debitore.
Come ottenere la cessione del quinto con pensione di invalidità?
Inoltrata la richiesta di cessione del quinto all’istituto di credito di riferimento, una serie di documentazioni e di condizioni saranno valutate per accettare o meno l’erogazione del prestito.
Trattandosi di patologie non gravi e di una pensione di invalidità non esclusa dalla legge per la cessione del quinto, l’ente creditizio richiederà una serie di documentazioni comprovante alcuni presupposti. Primo fra tutti emerge un prospetto medico che attesta le patologie sofferte dal richiedente. La documentazione clinica è alla base per la stipula della polizza assicurativa sulla vita che condiziona in via diretta la richiesta di finanziamento da parte dell’istituto finanziario.
La soglia di finanziamento viene calcolata considerando che:
– il rimborso delle rate non può avvenire oltre i 10 anni. Il piano di ammortamento deve attenersi a tale periodo calcolando la cifra in base alla tipologia di contratto. Se trattasi di lavoro a tempo determinato, la restituzione non deve superare la data di scadenza del rapporto di lavoro;
– il calcolo della rata prende in considerazione il reddito percepito (stipendio o salario) al netto delle ritenute;
– la presenza di trattamenti di quiescenza avallano ulteriormente la concessione del prestito da parte delle banche.