Licenziamento e cessione del quinto: che cosa sapere
Licenziamento e cessione del quinto. Un tema davvero scottante che purtroppo capita di dover affrontare: che cosa succede se si viene licenziati prima del termine del piano di rimborso? Che cosa succede al TFR in caso di licenziamento durante la cessione del quinto? Cosa succede se si è licenziati senza giusta causa? E se invece il licenziamento è disciplinare?
Essere licenziati è sempre qualcosa di molto negativo, e lo è soprattutto nel caso in cui si abbia acceso un finanziamento che è ancora in corso. In questa ipotesi bisogna sapere che cosa avviene quando si perde il lavoro e si ha all’attivo la cessione del quinto.
Se durante il lavoro si stipula una cessione del quinto che è un contratto di finanziamento che prevede la trattenuta di un quinto dello stipendio dalla busta paga, bisogna sapere cosa succede in caso di licenziamento. Il TFR è collegato alla cessione del quinto perché il trattamento di fine rapporto è la garanzia della banca, alla quale si aggiunge l’assicurazione obbligatoria contro perdita del lavoro e morte.
Dato che è il datore di lavoro a prelevare un quinto dello stipendio e a corrisponderlo alla banca e dato che lo stipendio e TFR sono garanzie della cessione del quinto, il licenziamento è un problema. Ma come affrontarlo? Innanzitutto bisogna sapere che esistono diversi tipi di licenziamento e non tutti richiedono la stessa risposta, come vedremo.
In linea di massima l’assicurazione cessione del quinto obbligatoria tutela dal rischio di licenziamento involontario del lavoratore.
Assicurazione licenziamento cessione del quinto
Quando si conclude la cessione del quinto si è sempre obbligati a concludere una polizza assicurativa richiesta dalla legge. La polizza cessione del quinto permette di tutelare la banca (e il lavoratore) nei seguenti casi:
- morte del lavoratore.
- Licenziamento involontario. Il licenziamento senza giusta causa, come quello per fallimento, fa sì che l’assicurazione corrisponda una somma di denaro che permette di ‘chiudere’ la cessione del quinto ed eliminare il debito.
La polizza cessione del quinto è quindi una garanzia che permette di stare tranquilli nel caso di licenziamento del lavoratore o decesso. Se la polizza copre il rischio di perdita del lavoro involontaria, il TFR del lavoratore non è toccato per estinguere il debito.
Licenziamento e TFR
Il trattamento di fine rapporto del lavoratore è spesso una delle garanzie che le banche chiedono per la conclusione della cessione del quinto.
Se il TFR è bloccato come garanzia per la cessione del quinto, in caso di licenziamento esso potrà essere usato per estinguere il debito residuo del lavoratore, in tutto o in parte. Il datore di lavoro in questo caso, al momento del licenziamento, ‘congela’ il TFR perché possa essere usato per liquidare il debito dell’ex dipendente con la banca.
Sono due le condizioni che possono verificarsi al momento del licenziamento.
- TFR maggiore del debito residuo. Il TFR in questo caso estingue totalmente il debito della cessione del quinto e ovviamente la parte residua è corrisposta al lavoratore.
- TFR inferiore al debito residuo. In questo caso si rimane debitori verso la banca o l’istituto che ha concesso la cessione del quinto. La parte rimanente dovrà essere pagata a parte.
Vediamo ora cosa succede di volta in volta in caso di licenziamento.
Licenziamento per fallimento
Il licenziamento per fallimento avviene quando un’azienda è costretta a chiudere o a licenziare parte dei lavoratori per cause indipendenti dagli stessi. Si tratta di un licenziamento senza motivi disciplinari, bensì per giustificati motivi oggettivi, come si dice in ambito giuridico.
Crisi del mercato, problemi finanziari possono costringere l’azienda a tagliare la forza lavoro o a chiudere nei casi più gravi. In questi casi ovviamente il licenziamento del lavoratore non è a lui imputabile, ma a condizioni imprevedibili.
Detto ciò, il rimborso di quanto manca per la conclusione della cessione del quinto spetta all’assicurazione che viene stipulata obbligatoriamente. Vi sono però dei casi in cui ciò non è possibile, come quando le insolvenze siano riconducibili a dipendenti segnalati alle Centrali Rischi Finanziari. O anche nel caso in cui il dipendente trovi una nuova occupazione che gli permette di risarcire la società di assicurazione della somma rimborsata.
Licenziamento giusta causa e cessione del quinto
Il licenziamento per giusta causa si verifica quando è un comportamento grave del lavoratore a causare la cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta, in poche parole, di un licenziamento per colpa e per motivi che sono riconducibili al lavoratore.
In questo caso l’assicurazione, stante la colpa del lavoratore, non rimborsa la parte rimanente del debito di cessione del quinto. Il debito è messo in sofferenza e spetta all’ex lavoratore rimborsarlo.
In genere in questi casi la finanziaria predispone un piano di rientro che tiene conto delle condizioni del lavoratore e che gli permette di saldare il debito tenendo conto delle sue disponibilità. In questo modo il lavoratore può cercare di estinguere il suo debito con la finanziaria.
Nuovo lavoro e cessione del quinto
Cosa succede nel caso in cui il lavoratore, che è rimasto in debito con la finanziaria dopo il licenziamento, trovi un nuovo posto di lavoro? Cosa succede se grazie a questo posto di lavoro ritiene di poter estinguere il debito per la cessione del quinto?
Nel caso in cui ciò avvenga, il lavoratore può contattare la banca o finanziaria e proporre di estinguere il debito ‘proseguendo’ la cessione del quinto presso il nuovo datore di lavoro.
Bisogna considerare però che non c’è nessun automatismo in questo meccanismo. La banca è libera di ritenere che il nuovo datore di lavoro non soddisfi le esigenze o non dia garanzie adatte per il proseguimento della cessione del quinto, in questo caso comunque il lavoratore potrà ripagare il debito usando il suo stipendio senza il meccanismo di addebito automatico. Se invece la banca accetta, il nuovo datore di lavoro subentra al posto di quello originario. In questo caso si possono subire modifiche nella rata e nel piano di rientro. Infatti l’ammontare della rata può essere modificato tenendo conto del nuovo stipendio più alto o più basso nel lavoro trovato dal richiedente.