I finanziamenti erogati nella particolare forma della cessione del quinto sono, per diversi motivi, notevolmente aumentati negli ultimi anni. Innanzitutto perché graditi dalle banche, in quanto prestiti garantiti alla fonte da una busta paga o da un cedolino pensione; poi perché hanno rappresentato, per tutti quelli che ne hanno beneficiato (dipendenti statali, parastatali ed anche di aziende del settore privato), una tipologia di finanziamento facile da ottenere, non necessitando di garanzie accessorie, quali fideiussioni, ipoteche oppure avalli di terzi soggetti.
Nel momento però in cui diversi soggetti che avevano cessioni del quinto in corso hanno sentito l’esigenza di chiederne l’estinzione anticipata, oppure la loro rinegoziazione (che presuppone, appunto, la chiusura del finanziamento precedente) è scattato qualche campanello d’allarme.
Non sono pochi coloro che hanno avuto sorprese quando l’istituto finanziario ha presentato loro il conteggio estintivo della cessione del quinto. Cosa è successo? Andiamo per ordine.
Per legge, è possibile chiedere, in qualunque momento, l’estinzione anticipata di una cessione del quinto, pagando alla banca, in base ad un apposito documento, cioè il conteggio estintivo, una somma che comprenda il debito residuo ed anche (ma solo se prevista dal contratto di finanziamento) una penale di estinzione.
Quest’ultima non può superare l’1% dello stesso capitale ancora da rimborsare.
Quando si fa un’operazione di questo tipo è bene sapere, in termini di somme di denaro, quali sono le cose che vanno perse per sempre e quelle che si possono recuperare.
Fra le prime ci sono le spese di istruttoria e le imposte di bollo; fra le seconde ci sono la parte non goduta dell’assicurazione vita (che di solito è stata pagata, per intero, in un’unica soluzione) ed anche una parte delle commissioni bancarie.
Non di rado, la restituzione delle somme corrispondenti all’assicurazione vita avviene solo dopo una richiesta esplicita di rimborso fatta all’istituto finanziario. Questo perché tale restituzione viene fatta con notevole, e spesso ingiustificato, ritardo da parte delle banche.
Detto ciò, è possibile che di fronte al conteggio estintivo si possa rimanere interdetti: e questa è la migliore delle ipotesi, in quanto potrebbe accadere che il cliente della banca non ravvisi alcuna stranezza in tale conteggio, per cui lo accetterà senza colpo ferire e provvederà a saldare l’istituto di credito per la totalità dell’importo.
L’esperienza di chi, come la nostra azienda, invece lavora da anni in questo settore e cura in modo particolare il servizio di consulenza in materia di rimborso della cessione del quinto, insegna che nella maggior parte dei casi quei conteggi sono errati e che la banca sta quasi sempre chiedendo più del dovuto per estinguere la cessione. Ma cosa succede esattamente?
Quando una cessione del quinto viene estinta esistono dei costi che il cliente della banca non deve più sostenere.
Per essere precisi, si tratta di una parte delle commissioni finanziarie, di quelle di intermediazione e del premio assicurativo: di quella parte cioè che riguarda tutto il periodo successivo alla chiusura del finanziamento.
Per fare un esempio semplice: se il contratto di stipula del finanziamento prevedeva una durata di 10 anni per il rimborso del prestito, e la cessione del quinto viene estinta precisamente a metà periodo, cioè 5 anni, l’istituto di credito, o la finanziaria, dovrebbe restituire esattamente la metà delle somme di cui si parla (cioè, principalmente, quelle relative alle commissioni finanziarie ed al premio assicurativo).
Purtroppo questo non avviene quasi mai e, non di rado, i danni per i clienti degli istituti di credito sono assai rilevanti: diverse migliaia di euro, cioè, che dovrebbero essere restituiti a quanti richiedono l’estinzione della cessione del quinto, finiscono nelle tasche delle banche.
Insomma le banche, spesso, si fanno pagare le commissioni finanziarie ed il premio assicurativo sulla vita per l’intera durata, originaria, della cessione del quinto e se il finanziamento viene estinto anticipatamente non restituiscono le somme relative al periodo in cui non si è goduto di tali servizi o prestazioni.
Cosa può fare il cliente della banca in questi casi?
Il consiglio è quello di far effettuare una verifica del conteggio estintivo ad un’azienda, come la nostra, che offra un servizio di consulenza in materia di rimborso della cessione del quinto. L’alternativa è quella di accettare il conteggio estintivo e pagare, restando però con il dubbio che si aveva il diritto ad un cospicuo rimborso.
Fatti del recente passato hanno dimostrato difatti una cosa: la maggior parte delle volte quei conteggi sono sbagliati!
O meglio, non è che la banca si sia è sbagliata, è che proprio non è né nelle sue intenzioni, né nei suoi programmi, restituire quelle somme. Suona diverso. Suona come una prevaricazione.
In questi casi, è necessario l’aiuto di validi professionisti del settore, che sappiano come si ottiene un rimborso della cessione del quinto e che, soprattutto, sappiano come muoversi nel delicato campo delle vertenze bancarie.
Come si è già capito, il primo passo è la verifica del conteggio estintivo.
Per poter valutare se si ha diritto ad un rimborso della cessione del quinto, sottoponete alla nostra attenzione (la verifica è gratuita) il conteggio estintivo stesso e, naturalmente, anche il contratto di finanziamento.
Come già detto, nella maggior parte dei casi i conteggi sono sbagliati e, conseguentemente, si può chiedere un rimborso.
Affidarsi a dei professionisti con provata esperienza in tema di rimborso della cessione del quinto è fondamentale. Infatti, intraprendere un cammino così tortuoso in maniera autonoma richiede molto tempo e, soprattutto, si possono commettere tanti errori che, sicuramente, decideranno il destino della controversia.
Il lavoro è immane e consiste nel reperire tutta la documentazione, per poi affidarsi ad un perito per la verifica del conteggio estintivo, per rivolgersi infine comunque ad un avvocato allo scopo di istruire la pratica.
Alla fine di tutto ciò sarà comunque necessario attendere molto tempo prima che la controparte decida di rispondere alle richieste formulategli.
Affidarsi invece ad un’azienda come la nostra, dove periti, avvocati ed altri esperti in materia conoscono ormai a memoria questo tipo di procedure, avendo già risolto molti casi di rimborso della cessione del quinto, significa avere la sicurezza di muoversi nel modo giusto ed ottenere il rimborso in tempi più rapidi.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, vi assicuriamo che risparmierete in maniera assolutamente consistente rispetto ad una dispendiosa iniziativa autonoma.
Allo scopo potete contattarci e sarà nostra cura inviarvi un preventivo, che sarete liberi di accettare o rifiutare.
Accettato il preventivo (se lo rifiuterete non dovrete sostenere alcun costo), i nostri avvocati si prenderanno cura dei vostri interessi e tratteranno per vostro conto con la banca o con la finanziaria.
Qualora le posizioni della controparte resteranno ferme nella volontà di non riconoscervi le somme dovute, e cioè il rimborso della cessione del quinto, sarete assistiti anche di fronte all’arbitro bancario e finanziario della Banca d’Italia. Quest’ultimo ha già emesso un gran numero di sentenze di condanna di banche e finanziarie, riconoscendo quindi la legittimità del rimborso della cessione del quinto per diversi clienti di molti istituti di credito.
In effetti, negli ultimi anni, le prevaricazioni di banche e finanziarie hanno creato diverse situazioni incresciose.
Di fronte poi alle legittime richieste di rimborso della cessione del quinto, le risposte degli istituti bancari e finanziari (giunte fra l’altro, troppo spesso, solo in sede di ricorso all’arbitro bancario, a dimostrazione della noncuranza del rispetto dei diritti dei loro clienti) erano solitamente del seguente tenore: il rimborso dei costi assicurativi erano dovuti, non da loro, ma dalla compagnia assicuratrice, alla quale veniva consigliato il cliente di rivolgersi, mentre tutte le altre spese, cioè l’infinità varietà di commissioni finanziarie, non erano dovute in quanto prestazioni concluse per un lavoro svolto dall’istituto o dagli agenti intermediari.
La realtà invece è che esistono procedimenti che si sono conclusi a favore di coloro che avevano, giustamente, richiesto il rimborso.
Solo a titolo di esempio si veda la decisione n.571 del 30 gennaio 2014 relativa ad una richiesta di rimborso proprio dei costi assicurativi e delle commissioni bancarie rivolta ad un istituto bancario milanese.
Al di là dei tecnicismi, risulta abbastanza evidente come le banche, o le finanziarie, abbiano quasi sempre commesso errori, a loro favore, in sede di conteggi estintivi.
Le somme dovute agli istituti finanziari a titolo di prestazioni che essi definivano “concluse per il lavoro svolto dall’istituto o dagli agenti intermediari”, di solito, erano colpevolmente comprensive di quelle effettivamente concluse unitamente ad altre, come quelle “applicate anticipatamente in un’unica soluzione a fronte di prestazioni godute per l’intera durata del contratto” (la sentenza di riferimento è, sempre, la decisione n.571 del 30 gennaio 2014 sopracitata).
Il rimborso della cessione del quinto, un problema che ha riguardato molti soggetti che, per diversi motivi (per chiudere semplicemente il finanziamento oppure per rinegoziarlo) hanno deciso di richiedere l’estinzione del prestito, è un tema quindi molto sentito e spinoso.
Al riguardo, si consiglia sempre di rivolgersi ad esperti del settore e specificatamente a chi, come noi, offre servizi di consulenza circa il rimborso della cessione del quinto.
Contattateci per risolvere il vostro problema.