La ristrutturazione del debito è uno strumento pensato per aiutare gli imprenditori ad uscire da uno stato di crisi, l’obiettivo quindi è il risanamento dell’azienda evitando così il fallimento. Trova la sua disciplina nella legge fallimentare, prevede la possibilità per il creditore di ottenere condizioni favorevoli per la restituzione del debito e allo stesso tempo offre al creditore la certezza di poter ottenere ristoro di quanto dovuto.
La ristrutturazione del debito
L’accordo di ristrutturazione del debito è disciplinato dall’articolo 182 bis della legge fallimentare, ad esso si applicano anche alcune norme previste per il concordato preventivo e facenti parte della stessa legge.
La prima cosa da dire è che questo accordo può avere ad oggetto non solo i crediti dei privati, ad esempio fornitori, ma anche i debiti tributari e previdenziali, in questo caso l’accordo sarebbe con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o altri enti. L’imprenditore anche se ha concluso tale accordo può comunque continuare ad esercitare la sua attività senza alcun limite, questo gli permette di avere maggiore liquidità.
La ristrutturazione del debito consiste in un accordo tra il debitore e il creditore, o i creditori. Questo in assenza di una formalizzazione resterebbe un accordo tra privati, ma in virtù di un’omologazione da parte del tribunale, diventa a tutti gli effetti vincolante senza bisogno di ulteriori accertamenti e quindi tutela anche il debitore che in questo modo riesce ad ottenere la certezza di poter recuperare le somme. Sull’omologazione decide il tribunale che deve valutare la presenza di tutte le condizioni previste per legge.
Come chiedere la ristrutturazione del debito
Affinché si possa procedere all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione è necessario che lo stesso comprenda creditori il cui ammontare dei crediti raggiunga almeno il 60% del debito totale. Il debitore può scegliere autonomamente i creditori con i quali raggiungere tale accordo, l’importante è che rappresentino la soglia minima. Il tribunale fissa l’udienza per la verifica del rispetto di tutte le condizioni e solo in seguito decide con decreto motivato.
La richiesta deve essere fatta attraverso un ricorso contenente gli elementi indicati dall’articolo 161 della legge fallimentare, cioè:
– una relazione sulla situazione economica e patrimoniale dell’azienda, in questo modo è possibile capire se vi è davvero la possibilità di ristorare i creditori;
– l’elenco delle attività, creditori, ammontare dei crediti ed eventuali diritti di prelazione;
– elenco dei diritti reali e personali vantati;
– l’elenco dei creditori particolari, cioè creditori solo di alcuni del soci illimitatamente responsabili.
I documenti visti devono essere redatti da un professionista scelto dal debitore che giuri sulla veridicità dei dati contenuti nel ricorso stesso, inoltre deve attestare in modo inequivocabile che il debitore è in grado di far fronte entro i termini ai pagamenti previsti dal piano di ristrutturazione.
I termini previsti per legge sono di 120 giorni dall’omologazione dell’accordo di ristrutturazione se alla stessa data i crediti erano già scaduti. In alternativa la scadenza è a 120 dalla scadenza originaria del credito.
Effetti dell’accordo di ristrutturazione
Ai fini di determinare gli effetti previsti per legge questo accordo deve essere pubblicato nel registro delle imprese, tale pubblicazione serve a rendere noto a tutti gli interessati che l’imprenditore ha avuto accesso a questa opportunità. Quali sono le conseguenze di tale atto? Gli effetti sono davvero notevoli perché permettono al debitore di avere respiro e di riuscire a venir fuori dallo stato di crisi. Questo è possibile perché, come si vedrà in seguito, l’accordo può prevedere notevoli vantaggi e, in un certo senso, blocca i creditori.
Deve a questo punto sottolinearsi che già durante il periodo delle trattative per raggiungere l’accordo il debitore può presentare una richiesta, corredata di autocertificazione attestante che sta procedendo a trattative con creditori che rappresentano il 60% dei crediti, di pubblicazione sul registro delle imprese di tale notizia. Questo atto può essere considerato una sorta di misura cautelare in quanto blocca le azioni di creditori che non aderiscono alle trattative. In tal caso si parla anche di pre-accordo o proposta di accordo e permette un’anticipazione degli effetti del decreto di omologazione.
Successivamente alla pubblicazione del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, per 60 giorni i creditori il cui diritto è nato prima dell’accordo stesso non possono attaccare il patrimonio, ovvero non possono dare il via ad azioni cautelari o esecutive, inoltre sono bloccate eventuali iniziative volte ad avere diritti di prelazione non previsti dall’accordo stesso. Da sottolineare però che vi è anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, quindi la situazione dei creditori non compresi nell’accordo viene in un certo senso congelata, ma fermando la prescrizione comunque vi è una forma di tutela.
Gli effetti non finiscono qui perché per tutelare comunque i creditori eventualmente rimasti fuori dall’accordo, a costoro viene concesso un termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’accordo sul registro delle imprese per presentare opposizione davanti al tribunale competente. Su queste il giudice decide con decreto motivato che a sua volta può essere appellato entro 15 giorni dalla pubblicazione, che anche in questo caso avviene sul registro delle imprese. I tempi stretti previsti per le opposizioni sono necessari per evitare che i vari interessi di tutte le parti restino pendenti a lungo e quindi che ci sia una sorta di ulteriore danno.
Cosa può prevedere l’accordo di ristrutturazione del debito?
L’accordo di ristrutturazione del debito è considerato dalla dottrina un accordo di natura privatistica che, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, produce effetti particolari. Tale natura implica che le parti possono dare all’accordo diversi contenuti, ad esempio:
– è possibile ridurre l’ammontare del capitale da versare, in questo caso il creditore, pur di ottenere ristoro, rinuncia ad una parte del credito al fine di evitare di perdere somme maggiori a causa del fallimento o incapienza del patrimonio;
– riduzione degli interessi maturati (con conseguenze simili a quelle già viste sopra);
– riduzione degli interessi che matureranno dalla data di omologazione dell’accordo a quella del pagamento;
– modifica dei tempi previsti per il pagamento, ad esempio attraverso un piano rateizzato ( in questo caso si parla anche di rimodulazione del debito).
Affinché un accordo di ristrutturazione del debito riesca ad ottenere l’omologazione e i benefici previsti dalla legge è molto importante affidarsi a professionisti qualificati in grado di tutelare gli interessi delle parti.